Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Specificazioni
È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice Terzo Settore), un’associazione di promozione sociale donominata: La Rizzàda A.P.S. (d’ora in avanti l’Associazione)
Rizzàda, termine lombardo corrispondente ad acciottolato. È una pavimentazione da esterno, di lusso, importante. Composta da ciottoli di fiume levigati dall’acqua, ognuno diverso dall’altro, per forma, dimensione e colore, utilizzati senza alcun trattamento. La compattezza e resistenza della rizzàda, derivano solo dal posizionamento uno accanto all’altro dei ciottoli conficcati a secco nel terreno.
Art. 2 – Sede – Durata
L’Associazione ha sede in Vighizzolo di Cantù (Co) in Via San Giuseppe 24/b.
L’associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica al presente statuto. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 3 – Finalità e Attività
L’Associazione, che opera secondo metodo democratico e partecipativo e non pone alcuna discriminazione di appartenenza ai propri soci di carattere anagrafico, religioso, politico, etnico e culturale, di razza, sesso, nazionalità e altro, non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale:
- la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- l’integrazione sociale;
- la promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra le generazioni;
- la beneficenza;
- la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- l’impegno nel volontariato civile e solidale;
- il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le istituzioni pubbliche, le Parrocchie, le Associazioni, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani;
- l’attenzione ai giovani e all’invecchiamento attivo.
Per il perseguimento delle predette finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro famigliari o terzi, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi oggetto:
- l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all’art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei famigliari degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei famigliari degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità;
- la raccolta fondi;
L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esso.
Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati
Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.
L’Associazione si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci – lo statuto, il regolamento, il codice etico dell’associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest’ultima.
